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Comunicati stampa
A seguito dell'esposto presentato dal Sindacato Italiano Imprenditori locali da Ballo, Sezione Provinciale di Latina, al Settore Commercio ed Attività Produttive del Comune di Latina, in merito all'autorizzazione per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C" in cui si lamenta:
verificata la fondatezza di quanto affermato nell'esposto stesso e delle fonti legislative citate, in considerazione di quanto segue:
1 - Il TULPS è il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza e contiene la raccolta unificata di tutte le leggi poste a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e l'ordine pubblico.
Il TULPS stabilisce che l'esercizio di determinate attività e mestieri che per loro caratteristiche intrinseche, legate alle modalità di svolgimento, possano mettere a rischio l'incolumità e l'ordine pubblico, siano subordinate a preventiva autorizzazione di polizia amministrativa. Tale autorizzazione, in origine era di competenza del Questore, dal 1977 il legislatore l'ha delegata al Sindaco. Tra le attività sottoposte a controllo di polizia amministrativa vi sono anche le attività e manifestazioni ludiche e di svago che determinano grande partecipazione di pubblico.
2 - L'art. 68 del TULPS contiene la previsione normativa dell'autorizzazione per l'organizzazione e l'esercizio di intrattenimenti danzanti e pubblici spettacoli. Unitamente a tale autorizzazione di polizia amministrativa l'Amministrazione Comunale rilascia, in presenza dei dovuti requisiti igienico-sanitari, una licenza di somministrazione di tipo "C" con carattere sussidiario rispetto all'attività prevalente di intrattenimento.
3 - ( TAR Piemonte sez.1 09/04/2003) L'autorizzazione per trattenimenti danzanti e per pubblici spettacoli è la medesima e come puntualizzato da concorde giurisprudenza, per pubblici spettacoli sono da intendersi anche le rappresentazioni musicali con orchestra comunemente denominata "musica dal vivo" nonché rappresentazioni di cabaret, sfilate e tutte le manifestazioni non espressamente previste in altri articoli del TULPS quali rappresentazioni cinematografiche e/o teatrali per le quali appunto sono previste apposite autorizzazioni da specifici articoli.
4 - (Cassazione penale 1997 n°1331 -) Le attività di intrattenimento danzante e l'organizzazione di pubblici spettacoli determinano larga partecipazione di pubblico con conseguente assembramento. L'assembramento costituisce il sovraffollamento dei luoghi in cui si svolgono gli intrattenimenti e gli spettacoli. In considerazione del fatto che il sovraffollamento, in caso di eventi critici quali incendi terremoti etc. possa mettere a rischio la pubblica incolumità, anche in considerazione del panico generale che ne deriva, il legislatore ha stabilito che la concessione di tali licenze sia subordinata al fatto che il richiedente osservi tutte le disposizioni tecniche relative la progettazione, la costruzione e l'allestimento dei locali di pubblico spettacolo e da ballo in genere, contenute nella raccolta legislativa inerente le "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DA BALLO IN GENERE". (Vedi "Il manuale di prevenzione incendi" edito dalla Pirola editore ). Il rispetto di tali norme in locali con capienza superiore a 100 persone è garantito dall'obbligo della Certificazione di Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5 - (Titolo XI del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996) Secondo quanto stabilito dalla normativa vigente i locali di intrattenimento danzante con capienza inferiore a 100 persone hanno comunque l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di sicurezza antincendio;
6 - (Consiglio di Stato sez. 5, 18/10/1996 n° 1247) Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione di polizia amministrativa per trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli anche per locali con capienza inferiore a 100 persone ha l'obbligo di verificare l'osservanza da parte del richiedente delle norme sulla sicurezza antincendio.
In considerazione di guanto su esposto
1 - Visto che a seguito dell'esposto formale del SILB, consegnato all'Amministrazione Comunale, consentire alle licenze per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C" di continuare ad organizzare abusivamente trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli con musica dal vivo, senza i dovuti adempimenti in materia di antincendio, concretizzerebbe oltre ad una responsabilità dei funzionari incaricati anche una responsabilità oggettiva dell'Amministrazione Comunale per il risarcimento a persone e/o a cose dei danni derivanti da incidenti causati dal mancato rispetto della normativa antincendio da parte di tali licenze che di fatto sono abilitate ad organizzare trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli con musica dal vivo.
2 - Visto che l'esposto, presentato dal Sindacato Italiano Imprenditori da Ballo, Sezione Provinciale di Latina, risulta fondato anche nella parte in cui lamenta l'ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento che tale situazione opera nei confronti dei titolari di licenze per trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli, tutto questo in violazione dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento che caratterizzano l'azione amministrativa, comportando un pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza.
3 - Visto che il SILB e i suoi singoli associati sono legittimati ad impugnare le autorizzazioni di cui sopra innanzi alla Giustizia Amministrativa in quanto titolari di interesse legittimo quale rappresentante di interessi diffusi il primo e quali operatori nel medesimo mercato rilevante i secondi.
4 - Visto che nel caso in cui si verifichi quanto prospettato al punto (3-) vi è la seria possibilità che l'Autorità giudiziaria annulli tali licenze per mancato rispetto della legge in materia antincendio con grave nocumento per i titolari delle licenze eventualmente impugnate e con gravi responsabilità sia dell'Amministrazione concedente che dei responsabili d'ufficio.
Per quanto sopra indicato risulta necessario
1 - Che gli uffici Comunali preposti provvedano alla regolarizzazione della concessione di autorizzazioni per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C" al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità, di eliminare sia l'ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento nei confronti dei titolari di autorizzazioni per trattenimenti danzanti e pubblici spettacoli che il pregiudizievole stato di disuniformità di trattamento ai fini della sicurezza antincendio.
2 - Che l'attività delle licenze in argomento, al fine anche di non esporre ulteriormente l'Amministrazione a possibili responsabilità, in assenza della verifica dei requisiti di sicurezza ed antincendio, sia limitata al solo intrattenimento musicale mediante strumenti meccanici (giradischi, CD, mangianastri ecc.) con filodiffusione di sola musica di ascolto.
3 - Che tali autorizzazioni escludano espressamente l'organizzazione di intrattenimenti danzanti e di spettacoli con musica dal vivo con orchestra, attività queste che determinano assembramento e per cui è necessaria la verifica dei requisiti di sicurezza e antincendio di cui sopra e per cui è necessaria l'apposita licenza.
Per questi gravi e fondati motivi
Chiedo che alle attività con autorizzazioni per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C", venga formalmente comunicato dai competenti Uffici quanto segue:
1. La seguente comunicazione costituisce parte integrante dell'autorizzazione a suo tempo concessa con n° prot. …... del ……., e ad essa si deve allegare.
2. L'autorizzazione in oggetto non abilita all'organizzazione ed all'esercizio di intrattenimenti danzanti e pubblici spettacoli con musica dal vivo, consentiti solo in presenza di apposita e diversa autorizzazione.
3. La presente autorizzazione per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C" ha il limite nell'effettivo intrattenimento sia offerto che usufruito,
per tanto nell'intrattenimento musicale l'ambito consentito alla clientela si esaurisce nell'ascolto, non si estende al ballo è non può essere eseguito con orchestra di musica dal vivo che costituirebbe altrimenti pubblico spettacolo. La diffusione musicale è consentita solo con strumenti meccanici (giradischi, CD, mangianastri ecc.).
4. Il titolare dell'autorizzazione per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C" ha il dovere di vigilare ed evitare che la clientela balli, poiché trattasi di attività non autorizzata e sanzionabile a norma di legge ed in caso di reiterata inosservanza potrà essere sanzionato con il ritiro della licenza.
5. La presente è trasmessa per conoscenza anche alle autorità di pubblica sicurezza preposte alle attività di accertamento e di controllo.
Chiedo che tali precisazioni, limitazioni ed obblighi siano inseriti nel testo delle future licenze per intrattenimenti musicali - piano bar con annessa licenza di somministrazione di tipo "C".
Inoltre:
In relazione all'obbligo dell'Amministrazione Comunale di verificare direttamente l'osservanza delle norme sulla sicurezza antincendio per la concessione di autorizzazioni per intrattenimento danzante e pubblici spettacoli per locali con capienza inferiore a 100 persone ( così come previsto dal Titolo XI del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e Sentenza del Consiglio di Stato sez. 5, 18/10/1996 n° 1247) chiedo che si stabilisca che ciò avvenga, da ora in avanti, mediante la presentazione ai competenti Uffici Comunali, ad opera dei richiedenti, di una relazione a firma di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle "NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE, L'ESERCIZIO E LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E DA BALLO IN GENERE".
Chiedo che l'Amministrazione Comunale, mediante il competente Ufficio Attività Produttive, pretenda in maniera chiara ed inequivocabile e soprattutto verifichi che la relazione tecnica, di cui sopra, certifichi puntualmente e chiaramente, in relazione alla normativa tecnica vigente valida anche per i locali con capienza inferiore a 100 persone, i seguenti punti:
1. Le uscite di emergenza devono essere di ampiezza libera minima di 120 cm con apertura verso l'esterno e munite di maniglie antipanico come prescritto dal punto 4.3.3. e punto 4.4 del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e daIl'art. 145 del regolamento attuativo del T.U.L.P.S.;
2. Le vie di esodo e conseguentemente le uscite di emergenza devono essere minimo due come prescritto dal punto 4.3.2. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
3. L'ampiezza delle vie di esodo all'interno del locale deve essere minimo di 120 cm come prescritto dal punto 4.3.3. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
4. La visibilità determinata dall'illuminazione di emergenza deve essere pari a quella determinata da 8 LUX ad un metro dal suolo, l'illuminazione di emergenza deve essere posta anche sul lato esterno delle uscite di emergenza come prescritto dal Titolo XVII del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno del 1982, n 524 nonché dalle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE deI 24 giugno 1992;
5. Tutte le strutture devono essere resistenti al fuoco secondo quanto stabilito come prescritto dal punto 2.3.1. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
6. Gli arredi usati all'interno del locale devono essere certificati con resistenza al fuoco di classe non superiore a 1 come prescritto dal punto 2.3.2. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
7. Il locale deve essere accessibile ai mezzi di soccorso e l'accessibilità deve essere garantita dai canoni prestabiliti come prescritto dal punto 2.1.3. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
8. Il locale non deve creare intralcio alla viabilità pubblica pertanto deve essere provvisto di parcheggio con posti auto sufficienti a garantire il posto auto ai clienti in relazione alla volumetria e alla capienza del locale come prescritto dalla Legge 24 marzo 1989, n°122 (G.U. 6 aprile 1989, n° 80);
9. La dotazione di sufficienti mezzi di estinzione incendi come prescritto dal punto 4.3.2. del Decreto Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996;
10. La relazione deve essere corredata di una planimetria in scala del locale da cui si evince quanto segue, come prescritto dalla parte I/Cap.III/ 25 - allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Interno 16 febbraio 1982,:
Chiedo che tali punti siano inseriti in un prestampato predisposto dagli uffici competenti quale vademecum per i richiedenti, indicante oltre i punti in questione anche tutti gli altri adempimenti amministrativi necessari per ottenimento dell'autorizzazione per locali di intrattenimento danzante e/o pubblici spettacoli con capienza inferiore a 100 persone.
Consigliere Comunale di AN
Orlando Angelo Tripodi